Il Centro Sportivo Polifunzionale denominato “Palazzetto del nuoto – Centro Sport Chimera” (per brevità d’ora in poi chiamato “C.S.C”) è sito in Arezzo, Viale Gramsci n. 7 all’interno di un’ampia zona con elevata concentrazione di strutture sportive.
L’impianto, di proprietà del Comune di Arezzo, si caratterizza per varietà di proposte sportive, ricreative e formative, pur conservando prevalentemente le caratteristiche di un impianto natatorio realizzato per promuovere tutte le discipline connesse con il nuoto e per ospitare le grandi manifestazioni sportive regionali, nazionali e internazionali.
La struttura, nella sua soluzione finale, si compone di quattro vasche di varie dimensioni, profondità e caratteristiche tecniche (quali ad esempio una vasca per sub), di campi da squash, di una palestra, di ampi locali che ospiteranno attività commerciali e in genere attività connesse con il benessere psicofisico e la cura del corpo.
La gestione del C.S.C è affidata alla società Centro Sport Chimera s.r.l., con sede legale in Arezzo, Viale Gramsci n. 7 (di seguito per brevità denominata “Gestore” o “Direzione”); quest’ultima, avendo progettato e realizzato nella forma di Project Financing l’intero complesso sportivo, lo gestirà in qualità di soggetto privato a sua discrezione per un periodo di trenta anni, come da convenzione n° 57 stipulata in data 12/07/2002 con il Comune di Arezzo.
La convenzione è parte integrante del presente Regolamento.
ART. 3 – Soggetti convenzionati
Il Gestore può stipulare, a vario titolo, accordi, contratti e/o convenzioni con soggetti terzi, siano essi persone fisiche che giuridiche. Tali soggetti dovranno operare secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dalla convenzione di Project con il Comune di Arezzo, dalle leggi vigenti (anche in materia di privacy) nonché sulla base dei contratti e delle convenzioni appositamente stipulate comportandosi con responsabilità, diligenza e coscienza del “buon padre di famiglia”, evitando in qualsiasi modo di esporre a rischi e/o danneggiare il C.S.C. e/o chi lo frequenti (chiunque esso sia: convenzionati, utenti, visitatori, ecc…).
I contratti, le convenzioni e gli accordi potranno essere stipulati ad insindacabile giudizio della Direzione e dietro il rilascio di adeguate garanzie assicurative e di responsabilità da parte della società, enti, associazioni e organizzazioni.
Coloro che intendono sottoscrivere con la società di gestione contratti o convenzioni per esercitare attività commerciali, sportive, ricreative o di qualsiasi altra natura all’interno del complesso sportivo, dovranno avere piena conoscenza del presente Regolamento ed essere consapevoli delle caratteristiche della struttura, del carattere prioritario di impianto sportivo natatorio e di qualsiasi altro aspetto che sia connesso con la sua localizzazione e le sue finalità sportive, accettandone tutte le condizioni e le limitazioni senza riserva alcuna.
ART. 4 – Concorrenza
Qualsiasi soggetto con un rapporto contrattuale o di convenzione ha l’obbligo di agire nel buon nome del C.S.C., in sinergia con tutti gli altri soggetti convenzionati.
E’ vietato, pertanto, compiere atti di concorrenza sleale nei confronti di quest’ultimi e del Gestore.
Chiunque, a qualsiasi titolo acceda o utilizzi il complesso sportivo o parte di esso, deve prendere visione e aver piena conoscenza delle norme del presente Regolamento affisso all’albo dell’impianto e non può in nessun caso invocarne l’ignoranza accettando quindi le condizioni in esso contenute.
Qualsiasi fatto che si verifichi e che possa rappresentare una violazione al presente Regolamento o alle norme di legge, dovrà essere immediatamente comunicato al personale addetto alla sorveglianza, presente all’ingresso. Il personale medesimo dovrà essere messo nella condizione di poter esercitare il controllo dovuto e, se necessario, prestare un eventuale primo intervento o assistenza, in forma diretta o ricercando l’ausilio di personale qualificato.
Il centro sportivo polifunzionale rimane aperto indicativamente tutto l’anno esclusi il mese di agosto e le festività. Qualora si rendano necessarie chiusure straordinarie per consentire opere di manutenzione e/o eventi di qualsiasi genere, queste saranno stabilite dal Gestore e saranno rese note al pubblico con appositi comunicati affissi all’ingresso.
Le attività commerciali, la palestra ed eventuali altri servizi affidati a terzi presenti nel C.S.C. saranno soggetti agli obblighi orari se indicati, derivanti dai singoli rapporti contrattuali.
Chiunque acceda al C.S.C. dovrà conformarsi al presente Regolamento ed accettarne le condizioni e in particolare dovrà:
- mantenere un comportamento coerente con le norme e le finalità dell’impianto, evitando tutto quanto possa disturbare o recare danno ai frequentatori, nell’esercizio delle varie pratiche sportive, ricreative o nella semplice veste di visitatori. Il soggetto, il cui comportamento risulti di disturbo o di pericolo, sarà ammonito e se necessario allontanato dall’impianto in modo definitivo. Qualora il soggetto frequenti il C.S.C. per rapporto di convenzione, lo stesso sarà revocato;
- avere la massima cura di tutto il materiale fisso e mobile del C.S.C.; qualsiasi danneggiamento comporterà responsabilità per danni con conseguente risarcimento pecuniario nonché l’immediata espulsione dal Centro Sportivo, ferme restando le sanzioni di legge;
- attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal personale di sorveglianza del C.S.C.; il personale addetto al controllo delle attività valuterà sotto la propria responsabilità, i comportamenti a rischio dell’utenza/clientela in genere e adotterà le misure previste dal Regolamento o in deroga ad esso se non previste e comunque tendenti a tutelare la sicurezza, l’incolumità e la serena permanenza degli utenti/clienti nella struttura;
E’ vietato l’ingresso nella struttura a persone in stato di ebbrezza o manifesta mancanza di controllo.
E’ vietato abbandonare qualsiasi genere di rifiuto in luoghi diversi dagli appositi cestini.
E’ vietata l’introduzione di oggetti o contenitori di vetro o di metallo, che possano rappresentare pericolo a se stessi o ad altri, fatto salvo quelli autorizzati per esigenze di servizio.
E’ vietato fare schiamazzi, correre, fare giochi pericolosi, arrecare disturbo al pubblico ed avere un comportamento scorretto, che possa arrecare molestie o danno ad altri utenti/clienti, con azioni o parole. Gli utenti/clienti possono segnalare eventuali intemperanze di terzi al personale di servizio, che ha mandato di intervento nei confronti dei trasgressori.
E’ vietato fumare in qualsiasi luogo all’interno dell’impianto.
Ciascun soggetto in rapporto contrattuale o di convenzione, per gli ambiti di propria competenza e per i propri utenti/clienti, dovrà controllare e garantire il rispetto dei divieti del presente Regolamento.
Al fine di mantenere l’ordine e garantire la sicurezza degli utenti/clienti, la Direzione può rifiutare l’ingresso nell’intero complesso sportivo nonché provvedere a revocare l’autorizzazione alla permanenza nel complesso a chi turbi l’ordine o il buon andamento del servizio, arrechi offesa al decoro e alla morale con atteggiamenti o con sommari abbigliamenti o assuma un comportamento violento con parole o gesti.
Ciascun soggetto in rapporto contrattuale o di convenzione, per gli ambiti di propria competenza, avrà l’obbligo della vigilanza e dell’intervento in caso di necessità.
Qualora la gravità delle violazioni sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, verrà richiesto l’intervento della Polizia Municipale o di altra Forza pubblica che procederà all’allontanamento coattivo dei trasgressori, senza diritto di rimborso di eventuali biglietti pagati; ai trasgressori sarà interdetto l’ingresso e l’uso dell’impianto sportivo per un periodo determinato dalla Direzione.
Eventuali reclami ed osservazioni dovranno essere presentati alla Direzione necessariamente per iscritto. Non saranno presi in esame reclami non firmati o manifestati solo oralmente. L’utenza/clientela dovrà in ogni caso evitare discussioni con il personale di servizio.
ART. 10 - Responsabilità
L’uso del complesso sportivo polifunzionale (compreso l’utilizzo di locali, beni mobili, attrezzature, accessori, ecc…) si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva, dei suoi accompagnatori o più in generale di chi frequenti a vario titolo il complesso sportivo, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Gestore, salvo per vizi imputabili alla struttura dell’impianto.
Chiunque usufruisca delle attrezzature e delle strutture dell’impianto, di qualsiasi genere esse siano, dovrà usarle con la massima cura ed attenzione; per gli eventuali danni il responsabile del danneggiamento sarà tenuto a risarcire il Gestore sostenendo le spese per il loro ripristino.
Il Gestore del C.S.C. non può essere considerato responsabile per gli indumenti, oggetti o valori che eventualmente venissero a mancare perché dimenticati o lasciati incustoditi all’interno del complesso sportivo.
ART. 11 – Regolamento
Il Regolamento del Centro Sport Chimera è composto da: CONVENZIONE n. 57 del 12/07/2002 tra il Comune di Arezzo e la società di gestione; “NORME GENERALI” e dal “REGOLAMENTO INTERNO PISCINA”.
Ogni società, ditta o soggetto legato da vincoli contrattuali con il Gestore dovrà predisporre, sotto la propria responsabilità redigere un regolamento interno contenente norme di comportamento relative alla specifica attività o esercizio commerciale/artigianale svolto nei locali di propria pertinenza; tale regolamento non potrà in nessun caso in contrasto con le norme contenute nel Regolamento del Centro Sport Chimera e nei contratti stipulati con il Gestore.
OGNI SOCIETA' HA IL PROPRIO REGOLAMENTO DI CORSI E ATTIVITA'
Spazio, Emozione, Sport