Spazio, Emozione, Sport

REGOLAMENTO SQUASH

REGOLAMENTO INTERNO

 

USO CAMPI DA SQUASH

 

ART. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende: 

- Frequentatore o Utente            cliente, accompagnatore o personale di servizio che accede ai campi da sqush;

- Gestore / Direzione                  Centro Sport Chimera s.r.l., società di gestione del complesso sportivo polifunzionale di proprietà del Comune di Arezzo;

- Direzione attività organizzate soggetto che organizza corsi e attività sportiva.

 

ART. 2 - Presentazione

2.1      All’interno del C.S.C. sono presenti due campi da squash.

2.2      Ciascun campo è lungo m. 9,75 e largo m. 6,40 e ha le parti in muratura ed il pavimento in parquet.

 
ART. 3 – Apertura e accesso ai campi da squash

3.1      Il complesso sportivo è aperto al pubblico secondo il calendario e l’orario stabiliti dal Gestore e nel rispetto della destinazione d’utilizzo degli impianti.

3.2      Gli orari di apertura e chiusura, secondo necessità, sono esposti al pubblico con appositi comunicati affissi all’ingresso.

3.3      Indicativamente, salvo variazioni a discrezione esclusiva del Gestore, l’impianto sarà aperto tutti i giorni della settimana (escluse festività e chiusure per manutenzioni varie) come a seguito indicato:

da lunedì a venerdì                  dalle ore 9,00 alle ore 23,00

sabato                                     dalle ore 9,00 alle ore 20,00

domenica                                 dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

          Tale orario, in vari periodi dell’anno, potrà subire modifiche o riduzioni comunicate all’utenza con comunicati affissi in bacheca.

 

ART. 4 – Disponibilità campi

          La disponibilità dei campi è disciplinata dalla Direzione la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà riservare uno o entrambi i campi per lezioni, allenamenti, tornei ed altre manifestazioni.

 
ART. 5 – Biglietto o abbonamento d’ingresso

5.1       Per accedere ai campi da squash l’utente dovrà munirsi di biglietto di ingresso o di tessera d’iscrizione o chip o altro titolo di accesso stabilito dalla Direzione.

5.2       Nel caso di utilizzo di chip, quest’ultimo dovrà essere acquistato dall’utente.

5.3       Qualsiasi documento che dà diritto all’ingresso:

            -   è subordinato al pagamento della tariffa;

            -   è personale e non cedibile a terzi;

            -   deve essere conservato per il relativo periodo di validità determinata dalla tariffa o diversamente indicata sullo stesso;

            -   dà diritto alla fruizione del servizio nei limiti e alle condizioni stabilite per la tariffa d’ingresso applicabile al servizio acquistato;

            -   determina l’accettazione del presente Regolamento.

5.4       Ogni utente deve esigere che il personale addetto all’ingresso gli rilasci un documento d’accesso, controllandone la regolarità. Tale documento deve essere conservato fino all’uscita dal complesso sportivo e deve essere esibito a richiesta del personale addetto al controllo.

5.5       Chi risulti sprovvisto di valido documento d’ingresso dovrà acquistarne uno che gli consenta di regolarizzare la propria posizione e/o abbandonare immediatamente l’impianto.

5.6       La validità di qualsiasi documento di ingresso (tessera/biglietto/chip/ ecc…) non può essere sospesa o comunque modificata se non per cause imputabili alla gestione; pertanto di norma non sono ammessi rimborsi.

 
ART. 6 – Deposito e custodia di beni/valori dei frequentatori

5.1        Gli indumenti e gli effetti personali possono essere depositati e chiusi negli appositi armadietti e nelle cassette di sicurezza, se presenti .

5.2        Se presenti gli armadietti e le cassette di sicurezza sono a rotazione e non personali; la chiave o altro sistema equivalente di chiusura degli armadietti e delle cassette di sicurezza deve essere conservata e custodita a cura del frequentatore.

5.3         Il Gestore sconsiglia vivamente di portare all’interno dell’impianto oggetti di valore.

5.4         Il personale non prende in consegna le cose portate dai clienti all’interno degli impianti e non può essere ritenuta depositaria e custode delle cose inserite negli armadietti e nelle cassette di sicurezza.

5.5         Il Gestore non è responsabile del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose portate dai clienti negli impianti.

 
ART. 6 – Cura nell’utilizzo dell’impianto

6.1         I beni mobili ed immobili, le attrezzature ed in genere gli effetti d’uso in dotazione all’impianto devono essere utilizzati con il massimo riguardo per una migliore fruizione del servizio da parte di tutti gli utenti.

6.2         Ogni danno, anche se involontario, dovrà essere risarcito al Gestore attraverso il pagamento delle spese sostenute per il ripristino del bene danneggiato.

 

ART. 7 – Norme di comportamento generali

              E’ obbligatorio indossare calzature idonee, vale a dire scarpe con suola in caucciù di colore chiaro ed utilizzare racchette e palline esclusivamente da squash.

 

ART. 8 – Sanzioni

              Si rinvia all’art. 9 – “Interventi della Direzione e della Forza pubblica” delle “NORME GENERALI” del Regolamento Interno del Centro Sport Chimera.

 

ART. 9  - Responsabilità

9.1           L’uso dell’impianto da Squash si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva o dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Gestore, salvo per vizi imputabili alla struttura dell’impianto.

9.2          Il Gestore del C.S.C. non può essere considerato responsabile per gli indumenti, oggetti o valori che eventualmente venissero a mancare perché dimenticati o lasciati incustoditi o fuori degli appositi depositi.